[A] Sui casi di esenzione dal contributo di costruzione. [B] La concessione gratuita riguarda solo le opere pubbliche e di interesse pubblico realizzate da un ente pubblico, non competendo essa le opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell’attività da essi esercitata nella opera edilizia alla quale la concessione si riferisce
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